TRADATE MERCATO SETTIMANALE DI TRADATE
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TRADATE – Il sindaco Giuseppe Bascialla ha deciso, con una propria ordinanza, di cancellare il mercato settimanale del giovedì mattina, il 27 febbraio quindi non ci sarà.

Al riguardo il sindaco Bascialla ha realizzato una ordinanza ad hoc.

Visti gli sviluppi e le notizie relative alla diffusione della patologia definita “corona virus” nei territori dei comuni di Codogno, Casalpusterlengo, Sesto San Giovanni ed altri comuni; preso atto delle valutazioni emerse in sede di Comitato per l’ordine e la Sicurezza pubblica in data 21 febbraio rispetto alla diffusione della patologia definita Coronavirus sul nostro territorio; vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio – Ulteriori misure profilattiche
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19. (20A01220) (GU Serie Generale n.44 del 22-02-2020); visto il decreto adottato dal presidente del Consiglio dei ministri nella note del 22 febbraio 2020
che prevede per le aree in cui risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione le seguenti misure:

– il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;

– la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;

– la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;

– la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;

– la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

– l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

– la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;

– la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

– la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Considerato che lo stesso decreto prevede inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati;
Vista altresì l’ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data odierna 23 febbraio 2020 che prevede che per il restante territorio della Regione
Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell’articolo 1, comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 ovvero: c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; d) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado,
nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a
distanza; e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero; i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
Per quanto riguarda il punto g) (sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità), l’applicazione si riferisce
solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni / assembramenti.
Per quanto riguarda il punto h) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per
il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.

Per quanto riguarda il punto j) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

– bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;

– per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;

– per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura. Per quanto riguarda il punto k), si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela.

Preso atto che quanto sopra ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni; Considerato che per la lett. J) è stato previsto la chiusura nelle giornate di sabato e domenica per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati; Ritenuto in ogni caso non consentire per il momento il mercato che nel Comune di Tradate ha luogo nella giornata di giovedì e con notevole afflusso di esercenti oltre che utenti;

Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

Visti
• L’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all’Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze
per l’emanazione dei provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
• Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità
Sanitaria locale;
• Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

PRENDE ATTO

di tutto quanto disposto dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 23 febbraio 2020 che prevede che per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell’articolo 1,
comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sopra elencate
ORDINA

Altresì con riferimento al punto j) di annullare la realizzazione del mercato nella giornata di giovedì 27 febbraio 2020, salvo ulteriori disposizioni che verranno successivamente intraprese.

DISPONE
• che la presente ordinanza sia immediatamente notificata a tutti i destinatari del presente provvedimento;
• che copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Prefettura di Varese.

DEMANDA
Al Servizio della POLIZIA LOCALE la notificazione della presente ordinanza ai destinatari del provvedimento.

24022020

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